Una società agricola creditrice ottiene l'assegnazione immediata di beni pignorati a una latteria, sostenendo che fossero deperibili. La latteria, nel frattempo fallita, si oppone e il Tribunale le dà ragione, annullando il provvedimento. La creditrice ricorre in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, le parti raggiungono un accordo e chiedono congiuntamente di chiudere la causa. La Corte di Cassazione, verificati i presupposti formali della rinuncia, dichiara il processo estinto, ponendo fine alla controversia senza una decisione nel merito della questione sull'assegnazione beni pignorati.
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