La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da due imputati contro una sentenza di condanna in appello. La decisione si fonda sulla natura reiterativa dei motivi proposti, i quali miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, specialmente in presenza di una doppia conforme. La Corte ha rilevato come le doglianze fossero generiche e prive di un reale confronto con le motivazioni dei giudici di merito. Inoltre, la richiesta di riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 393 c.p. è stata rigettata poiché mai introdotta durante il grado di appello, determinando l'interruzione della catena devolutiva. L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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