La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di violenza privata a carico di un automobilista che, dopo un sorpasso, aveva arrestato il proprio veicolo su una carreggiata ristretta, ostruendo completamente il passaggio a un'altra conducente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi presentati dalla difesa erano generici e non si confrontavano con le prove testimoniali che avevano accertato la volontà deliberata di bloccare la strada. Non è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, in quanto l'irritazione per la guida lenta della vittima non giustifica l'impedimento della libertà di movimento altrui.
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