Un cittadino straniero ha presentato un ricorso per cassazione contro patteggiamento dopo aver concordato una pena di un anno di reclusione e l'espulsione dal territorio dello Stato. Il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'espulsione per assenza dei presupposti legali e per la sussistenza di uno stato di convivenza non considerato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento, l'impugnazione è limitata a casi tassativi. L'eventuale illegittimità della misura di espulsione non equivale a illegalità della pena, l'unico vizio che avrebbe consentito il ricorso. Inoltre, le doglianze sulla convivenza sono state ritenute generiche e non provate, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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