Il Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto la prodromica cartella esattoriale. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inesistente la notifica cartella di pagamento poiché la raccomandata informativa, prevista in caso di temporanea assenza del destinatario, era stata spedita tramite un servizio di posta privata. L'Agente della Riscossione ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che, a seguito della progressiva liberalizzazione dei servizi postali, la notifica degli atti tributari sostanziali tramite operatori privati muniti di licenza è pienamente valida per i fatti successivi al 2011. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame della controversia.
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