La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1997/2024, ha stabilito che in caso di rapporto di lavoro nullo con la Pubblica Amministrazione, al lavoratore non spetta l'indennità di mancato preavviso. La tutela, ai sensi dell'art. 2126 c.c., è limitata alla retribuzione per il lavoro effettivamente prestato. Inoltre, è stata rigettata la domanda di risarcimento per perdita di chance, poiché non sufficientemente provata dal lavoratore.
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