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Art. 2052 C.C. (Danno Cagionato Da Animali)

13 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Norma che stabilisce una responsabilità speciale (spesso definita 'oggettiva') per il proprietario di un animale per i danni causati da quest'ultimo, a meno che non provi il 'caso fortuito', cioè un evento imprevedibile e inevitabile.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Danni da fauna selvatica: auto contro cinghiale, niente risarcimento
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un automobilista che chiedeva il risarcimento all'Ente Regionale per i danni alla sua auto, causati dall'impatto con un cinghiale. La Corte ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale in materia di danni da fauna selvatica. Per ottenere il risarcimento, non basta dimostrare l'incidente. L'automobilista ha l'onere di provare in modo completo e dettagliato l'intera dinamica: sia il comportamento imprevedibile dell'animale, sia la propria condotta di guida prudente e adeguata alle circostanze. In assenza di questa prova rigorosa, la domanda di risarcimento non può essere accolta. Di conseguenza, l'Ente Regionale non è stato condannato a pagare.
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Danni da fauna selvatica: urta un capriolo, ma non viene risarcito
Un automobilista subisce ingenti danni all'auto dopo l'impatto con un capriolo che attraversava la strada. Fa causa alla Regione per ottenere il risarcimento dei danni da fauna selvatica. La Corte di Cassazione, però, respinge la sua richiesta. Secondo i giudici, non è sufficiente dimostrare l'impatto con l'animale. L'automobilista ha l'onere di provare la dinamica esatta dell'incidente, inclusa la propria condotta di guida e il comportamento specifico dell'animale, per dimostrare che quest'ultimo sia stato la causa esclusiva o almeno parziale del sinistro. In assenza di una prova così dettagliata, la domanda di risarcimento non può essere accolta.
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Danni da fauna selvatica: l’impatto non basta per il risarcimento
La Corte di Cassazione affronta un caso di richiesta di risarcimento per danni a un'auto a seguito di un impatto con un capriolo. La Corte stabilisce un principio fondamentale in materia di danni da fauna selvatica: non è sufficiente dimostrare la sola collisione con l'animale. L'automobilista ha l'onere di fornire una prova rigorosa e completa della dinamica dell'incidente. Deve dimostrare sia il comportamento dell'animale sia la propria condotta di guida, per escludere un eventuale concorso di colpa. In assenza di questa prova dettagliata, la domanda di risarcimento contro la Regione deve essere respinta. Di conseguenza, gli automobilisti perdono la causa.
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Danni da fauna selvatica: auto distrutta ma niente risarcimento
La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento danni da fauna selvatica a un automobilista che si era scontrato con un capriolo. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: per ottenere il risarcimento non è sufficiente dimostrare l'impatto con l'animale. L'automobilista ha l'onere di fornire una prova rigorosa e completa della dinamica dell'incidente. Deve dimostrare che il comportamento dell'animale è stata la causa effettiva del sinistro e che la propria condotta di guida era esente da colpe. In assenza di questa prova dettagliata, la domanda di risarcimento viene respinta. La responsabilità della Regione, quindi, non è automatica.
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Danni da fauna selvatica: auto contro capriolo, la Cassazione nega il risarcimento
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di risarcimento per i danni da fauna selvatica. Un'automobilista ha citato in giudizio la Regione per i danni subiti dall'impatto con un capriolo. La sua richiesta è stata respinta. La Corte ha chiarito che non è sufficiente dimostrare la collisione con l'animale. Il danneggiato ha l'onere di fornire una prova rigorosa e completa della dinamica dell'incidente, dimostrando che il sinistro è stato causato dal comportamento imprevedibile dell'animale e non da una propria condotta di guida negligente. In assenza di questa prova dettagliata, la domanda di risarcimento basata sull'art. 2052 c.c. non può essere accolta. La Regione, quindi, non è stata condannata a pagare.
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Risarcimento danni fauna selvatica: Cinghiale batte Automobilista
Un automobilista chiede un risarcimento alla Regione per i danni subiti dall'impatto con un cinghiale. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio chiave sul risarcimento danni fauna selvatica. Non basta dimostrare che l'incidente sia avvenuto. Il conducente ha l'onere di provare in modo rigoroso sia la dinamica esatta, sia che la propria guida fosse eccezionalmente prudente e che il comportamento dell'animale fosse talmente imprevedibile da rendere l'impatto inevitabile. In assenza di una prova così stringente, la domanda di risarcimento viene rigettata e l'Ente pubblico non è tenuto a pagare.
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Responsabilità danni fauna selvatica: la Regione paga, non il Comune
La Corte di Cassazione interviene sul tema della responsabilità danni fauna selvatica a seguito di un incidente stradale causato da un capriolo. Contrariamente ai giudici di merito, che avevano condannato il Comune applicando la norma generale sulla colpa (art. 2043 c.c.), la Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale: la responsabilità per questi eventi ricade sull'ente che ha i poteri di gestione della fauna, ovvero la Regione. Inoltre, la norma da applicare non è quella generica, ma quella specifica per i danni da animali (art. 2052 c.c.), che prevede una responsabilità più severa. Di conseguenza, la sentenza precedente viene annullata e il caso dovrà essere riesaminato applicando questi nuovi e chiari principi.
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Danni da fauna selvatica: scontro con cinghiale, risarcimento negato
La Cassazione affronta un caso di risarcimento per danni da fauna selvatica a seguito di un incidente tra un'auto e un cinghiale. La Corte stabilisce che la responsabilità della Regione rientra nell'ambito dell'art. 2052 c.c. (danno da animali) e non nella regola generale dell'art. 2043 c.c. Di conseguenza, l'onere della prova per l'automobilista è molto più severo: non basta dimostrare l'incidente, ma è necessario provare la dinamica esatta, il comportamento dell'animale e, soprattutto, la propria condotta di guida prudente e rispettosa delle norme. Poiché l'automobilista non ha fornito questa prova completa, la sua richiesta di risarcimento è stata respinta. La sentenza chiarisce che la mancata dimostrazione della propria guida corretta è decisiva per perdere il diritto al risarcimento.
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Danni da fauna selvatica: onere della prova blocca il risarcimento
La Corte di Cassazione affronta un caso di richiesta di risarcimento per danni da fauna selvatica a seguito della collisione tra un'auto e un capriolo. Viene confermato che la responsabilità ricade sull'ente pubblico (la Regione) secondo l'art. 2052 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva. Tuttavia, la Corte stabilisce un principio fondamentale sull'onere della prova: l'automobilista danneggiato deve prima dimostrare in modo preciso la dinamica dell'incidente e che il comportamento dell'animale è stato la causa determinante del danno. Poiché in questo caso l'automobilista non ha fornito prove sufficienti (testimonianze generiche, assenza di segni di frenata), la sua domanda di risarcimento è stata respinta. La Regione vince la causa.
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Danni da fauna selvatica: scontro con cinghiale, chi paga?
Una società chiede il risarcimento alla Regione per i danni subiti dalla propria auto in una collisione con un cinghiale. La Corte di Cassazione chiarisce il principio sulla responsabilità per danni da fauna selvatica. Per ottenere il risarcimento, non basta dimostrare l'impatto. Il danneggiato ha l'onere di provare in modo completo e preciso la dinamica dell'incidente, dimostrando che il comportamento dell'animale è stata la causa del danno e che la propria condotta di guida era esente da colpe. In assenza di una prova rigorosa, la domanda viene respinta. La Corte ha così negato il risarcimento alla società, confermando che la responsabilità non è automatica.
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Danni da fauna selvatica: la Regione paga anche senza colpa
Un automobilista subisce danni dopo un incidente con un capriolo. La Corte di Cassazione chiarisce la regola per i danni da fauna selvatica, stabilendo che la Regione è responsabile in base all'art. 2052 c.c. Questa norma prevede una responsabilità oggettiva, non basata sulla colpa (art. 2043 c.c.). Non spetta quindi al danneggiato provare la colpa dell'ente. Al contrario, è la Regione a dover dimostrare il 'caso fortuito' (un evento imprevedibile) per non pagare il risarcimento. La Corte ha annullato la precedente sentenza che aveva erroneamente addossato l'onere della prova all'automobilista.
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Danni da fauna selvatica: automobilista perde contro la Regione
La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento a un'automobilista per i danni subiti in un incidente con un cinghiale. La sentenza stabilisce un principio fondamentale in materia di danni da fauna selvatica: non è sufficiente provare l'impatto con l'animale. L'automobilista ha l'onere di dimostrare in modo puntuale e preciso la dinamica del sinistro e di aver tenuto una condotta di guida talmente prudente da rendere l'evento assolutamente inevitabile. Poiché la conducente ha fornito solo prove generiche, la sua domanda è stata respinta, attribuendole di fatto la responsabilità per non aver superato la presunzione di colpa prevista dal Codice della Strada.
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Danni da fauna selvatica: scontro con cinghiale, risarcimento negato
Un automobilista chiede il risarcimento alla Regione per i danni subiti in un incidente con un cinghiale. La Cassazione ha respinto la sua richiesta. La ragione non risiede nel merito, ma in un aspetto procedurale decisivo: l'automobilista aveva basato la sua causa sull'art. 2043 c.c. (responsabilità generica), che richiede la prova della colpa dell'ente. Non avendo provato tale colpa, ha perso. In appello non poteva più invocare il più favorevole art. 2052 c.c. (responsabilità per danno da animali), perché la scelta iniziale non era stata contestata. La sentenza sottolinea l'importanza della corretta impostazione legale fin dall'inizio nelle cause per danni da fauna selvatica.
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