Un garante ha tentato di ottenere la liberazione dal suo obbligo di pagare i debiti di un'azienda, invocando l'art. 1956 c.c. Sosteneva che la banca avesse concesso nuovo credito all'azienda, già in grave crisi, senza la sua autorizzazione. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Il principio sulla liberazione del fideiussore non si applica perché il garante era pienamente consapevole dello stato di decozione della società, di cui era stato amministratore. Anzi, era stato lui stesso a promuovere la nuova operazione di finanziamento, aumentando la propria garanzia. La sua conoscenza e il suo coinvolgimento diretto escludono la tutela prevista dalla legge.
Continua »