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Art. 1956 C.C.

7 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Norma del Codice Civile che libera il fideiussore per un'obbligazione futura se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Liberazione del fideiussore: no se conosce la crisi dell’azienda
Un garante ha tentato di ottenere la liberazione dal suo obbligo di pagare i debiti di un'azienda, invocando l'art. 1956 c.c. Sosteneva che la banca avesse concesso nuovo credito all'azienda, già in grave crisi, senza la sua autorizzazione. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Il principio sulla liberazione del fideiussore non si applica perché il garante era pienamente consapevole dello stato di decozione della società, di cui era stato amministratore. Anzi, era stato lui stesso a promuovere la nuova operazione di finanziamento, aumentando la propria garanzia. La sua conoscenza e il suo coinvolgimento diretto escludono la tutela prevista dalla legge.
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Liberazione del fideiussore: clausola contrattuale batte legge?
La Corte di Cassazione ha analizzato un caso sulla liberazione del fideiussore. Una banca aveva continuato a concedere credito a un'azienda in difficoltà, e i suoi garanti avevano chiesto di essere liberati dall'obbligo di pagamento. La banca si era difesa sostenendo che una clausola del contratto obbligava i garanti a informarsi sulla salute finanziaria dell'azienda. La Corte d'Appello aveva dato ragione ai garanti, ma senza valutare l'impatto di quella clausola. La Cassazione ha annullato la sentenza per questo errore procedurale (omessa pronuncia), rinviando il caso a un nuovo giudice. Questo dovrà decidere se la clausola contrattuale possa effettivamente impedire la liberazione del fideiussore.
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Fideiussione obbligazione futura: autorizzazione è d’obbligo
Un garante per una fideiussione obbligazione futura contesta la richiesta di una banca dopo che questa ha concesso ulteriore credito a un debitore in difficoltà finanziarie. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., la banca è obbligata a richiedere e ottenere una specifica autorizzazione dal garante prima di erogare nuovo credito. Una clausola contrattuale che impone al garante di informarsi autonomamente non è sufficiente per eludere tale obbligo. L'unica eccezione si applica quando il garante è anche l'amministratore della società debitrice, non un semplice socio.
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Fideiussione omnibus: onere prova del garante
Un'impresa e i suoi garanti contestavano una fideiussione omnibus. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che spetta al garante l'onere della prova per ottenere la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. e sottolineando l'importanza di sollevare correttamente le eccezioni di nullità nei gradi di merito.
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Liberazione fideiussore: quando la banca è esente?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni fideiussori che chiedevano la liberazione dalla garanzia. Essi sostenevano che la banca avesse concesso nuovo credito al debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche. La Corte ha stabilito che la richiesta di liberazione fideiussore richiede una prova rigorosa e specifica del peggioramento patrimoniale del debitore, prova che i ricorrenti non hanno fornito. Il ricorso è stato respinto in quanto basato su censure di merito e non su vizi di legittimità.
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Liberazione fideiussore: il ruolo di amministratore
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un garante che era anche amministratore della società debitrice. La Corte ha stabilito che la liberazione fideiussore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., non si applica in questo caso, poiché si presume che il garante-amministratore sia a conoscenza delle condizioni finanziarie precarie della società. Di conseguenza, il suo consenso a nuove operazioni di credito è considerato implicito. È stata inoltre respinta l'eccezione di nullità per presunte clausole anticoncorrenziali per mancanza di prova.
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Fideiussione Omnibus: Cessione Crediti e Clausole ABI
Il Tribunale di una città italiana ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo relativa a una Fideiussione Omnibus, confermando la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Il Giudice ha ritenuto valida la cessione del credito, ha qualificato la garanzia come contratto autonomo di garanzia e ha escluso la nullità parziale della fideiussione derivante dalle clausole ABI, oltre a rigettare l'eccezione di inefficacia per violazione dell'art. 1956 c.c.
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