Il Direttore Generale di un istituto bancario, accusato di corruzione tra privati e violazione delle norme sul conflitto di interessi per aver agevolato finanziamenti a società amiche, ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava la prescrizione del reato. Il ricorrente sosteneva che, essendo terminata l'istruttoria dibattimentale, il giudice avrebbe dovuto assolverlo nel merito anziché limitarsi alla pronuncia di improcedibilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la prescrizione del reato prevale sempre sul proscioglimento nel merito, a meno che dagli atti non emerga in modo evidente, immediato e indiscutibile l'innocenza dell'imputato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione precedente e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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