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Art. 129 C.P.P.

104 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

La norma che impone al giudice di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato o l'innocenza dell'imputato in ogni stato e grado del processo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Impugnazione del patteggiamento: limiti rigidi e sanzioni
L'Imputato ha concordato una pena con la formula del patteggiamento davanti al Tribunale. Successivamente, ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che il giudice non avesse verificato l'eventuale presenza di cause di non punibilità immediata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge stabilisce infatti che l'impugnazione del patteggiamento è limitata a casi tassativi ed eccezionali di violazione di legge, tra i quali non figura l'omesso controllo sul proscioglimento d'ufficio. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: patto valido ed errore di calcolo
Un imputato ha concordato l'applicazione della pena con la Procura della Repubblica. Successivamente, la difesa ha promosso un ricorso contro patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando un presunto errore di calcolo nella riduzione della sanzione e l'omessa motivazione sul proscioglimento immediato. I Giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità del gravame: la legge limita tassativamente le impugnazioni contro le sentenze concordate solo ai vizi del consenso, all'errata qualificazione giuridica del reato o alla difformità tra richiesta e decisione. I semplici errori di calcolo aritmetico che non generano una sanzione illegale non consentono la riapertura del caso. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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Ricorso Penale Inammissibile: Patteggiamento e Art. 129 c.p.p.
Un Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare l'Art. 129 c.p.p. per dichiarare l'immediata non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha chiarito che le contestazioni sull'applicazione dell'Art. 129 c.p.p. non sono ammissibili contro una sentenza di patteggiamento, soprattutto se il giudice di merito aveva già escluso tale possibilità. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso contro patteggiamento: stop ai ripensamenti
Un imputato ha concordato l'applicazione della pena per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Successivamente, l'automobilista ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge consente il ricorso contro patteggiamento solo in casi tassativi: vizi della volontà, difformità tra accordo e sentenza, errata qualificazione giuridica o illegalità della sanzione. Poiché il motivo sollevato riguardava un vizio di motivazione non previsto dalla riforma, i giudici hanno respinto l'atto e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per Cassazione e motivi nuovi
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato in appello che ha impugnato la decisione lamentando la mancata assoluzione immediata. La Suprema Corte ha rilevato che l'atto difensivo non spiegava le ragioni concrete a sostegno della richiesta e introduceva argomenti mai discussi nel giudizio precedente, limitato esclusivamente al calcolo della pena. Per queste ragioni, i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per genericità dei motivi e violazione delle regole procedurali. L'imputato ha perso definitivamente il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso inammissibile: il concordato in appello blocca nuove impugnazioni
Un Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello che aveva convalidato un concordato sui motivi (un accordo processuale) per un reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il Lavoratore lamentava la mancata applicazione dell'Art. 129 c.p.p. (che impone al giudice di dichiarare subito cause di non punibilità). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso concordato in appello. Ha stabilito che il concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di impugnazione, precludendo ulteriori ricorsi, salvo vizi specifici sull'accordo o illegalità della pena. Il Lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Abuso edilizio: reato estinto e revoca della demolizione
La Corte d'Appello condannava i proprietari di un immobile a mesi quattro di arresto e a una sanzione pecuniaria per aver eseguito opere edilizie in presunta totale difformità dal titolo abilitativo. I giudici di merito ordinavano anche la demolizione dei manufatti contestati. Gli imputati impugnavano la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando il decorso dei termini massimi di legge. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato la prescrizione del reato edilizio. I giudici di legittimità hanno accertato che il termine quinquennale era maturato prima della sentenza d'appello, rendendo inefficaci le successive sospensioni temporanee. La Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio ed ha revocato integralmente l'ordine di demolizione impartito dal tribunale penale.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: confermata condanna
L'Imputato ha subito una condanna in appello per i reati di lesioni, danneggiamento e minaccia. L'uomo ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che i giudici di secondo grado non avevano spiegato il mancato proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha rilevato la totale genericità delle censure difensive. L'atto di impugnazione non conteneva riferimenti precisi alle ragioni giuridiche né al testo della sentenza contestata. Per queste ragioni, i giudici di legittimità hanno decretato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, confermando in via definitiva la condanna e imponendo il pagamento delle spese processuali insieme a una sanzione di tremila euro.
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Inammissibilità del ricorso penale: dai reati alla condanna
L'Imputato è stato condannato in appello per i reati di furto e tentato furto. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale per la palese genericità delle doglianze. I giudici hanno rilevato che l'atto impugnativo non indicava elementi concreti a supporto delle censure contro una sentenza di secondo grado logicamente corretta. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha punito L'Imputato con il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna e motivi vaghi
L'imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione impugnando una sentenza della Corte d'Appello. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze presentavano argomentazioni del tutto generiche, prive di concreti elementi di fatto e di diritto. Inoltre, l'imputato non aveva sollevato la medesima questione in modo specifico durante il giudizio di appello. La presenza di motivi nuovi o generici determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: vietato il ricorso sui motivi rinunciati
Due imputati, condannati per tentata estorsione e falsità in atti, hanno stipulato un concordato in appello per rideterminare la sanzione detentiva e pecuniaria. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la mancata valutazione del proscioglimento immediato, la riqualificazione dei reati e l'applicazione di un'aggravante. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno ricordato che il concordato in appello comporta la rinuncia contestuale ai motivi di merito. Il ricorso davanti alla Corte di legittimità rimane consentito esclusivamente per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso delle parti o all'illegalità della sanzione. La decisione ha confermato integralmente le condanne e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: accordo sulla pena e limiti al ricorso
Gli Imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la sanzione a tre anni di reclusione e 1600 euro di multa. Tale decisione derivava dall'applicazione del concordato in appello, con cui le parti avevano concordato la pena rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Ciononostante, gli Imputati hanno successivamente contestato in sede di legittimità presunti errori di qualificazione giuridica e difetti di valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno chiarito che, dopo aver stretto il concordato in appello, la parte non può presentare ricorso per motivi ai quali ha espressamente rinunciato. Di conseguenza, gli Imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: patto valido e ricorso inammissibile
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado attraverso l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che, a seguito di accordo tra le parti, non è possibile contestare la mancata valutazione del proscioglimento o questioni già rinunciate con il patto. Il ricorso in sede di legittimità resta consentito solo per vizi della volontà, dissenso dell'accusa o applicazione di pene del tutto illegali. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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Concordato in appello: no al ricorso per mancata assoluzione
La Corte di Appello applicava all'imputato la sanzione stabilita tramite concordato in appello tra difesa e pubblica accusa. Successivamente, l'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando l'omessa motivazione dei giudici sulla mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accesso al concordato sui motivi preclude la possibilità di contestare la mancata assoluzione o il difetto di motivazione sul proscioglimento immediato. La parte può contestare dinanzi alla Suprema Corte solo vizi sul consenso, sulla formazione della volontà o sull'eventuale illegalità della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: inammissibile il ricorso sul merito
L'Imputato ha definito il giudizio di secondo grado ricorrendo al concordato in appello, accettando una pena ridotta e rinunciando ai motivi di gravame relativi alla responsabilità penale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando una carenza di motivazione in merito alla mancata declaratoria di cause di non punibilità immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. La legge non consente di impugnare per difetto di proscioglimento d'ufficio una sentenza scaturita da un accordo in cui si è espressamente rinunciato alla contestazione della colpevolezza. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: addio al ricorso dopo il patto sulla pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado a quattro anni di reclusione, pena sostituita con la detenzione domiciliare per reati associativi e tributari. La condanna scaturiva da un concordato in appello approvato dalle parti. L'imputato ha impugnato la decisione lamentando la mancata valutazione del proscioglimento d'ufficio. I giudici supremi hanno ribadito che la sentenza su accordo limita fortemente i motivi di impugnazione successivi. Chi sceglie la definizione concordata della pena rinuncia a contestare il merito del processo o la mancata applicazione del proscioglimento. Il ricorso per Cassazione resta ammesso unicamente per vizi sul consenso, violazione dei patti concordati o pene illegali. L'imputato perde la causa e subisce la condanna alle spese e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: dall’intesa alla condanna
L'Imputata ha concordato con il pubblico ministero una pena di due mesi di reclusione per il reato di evasione davanti al Tribunale. Successivamente, la difesa ha promosso un ricorso contro patteggiamento lamentando il mancato proscioglimento immediato e la carenza di motivazione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I motivi presentati non rientrano nei casi tassativi previsti dal codice di rito per contestare una decisione negoziata. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha imposto alla parte ricorrente il versamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
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Genericità dei motivi di ricorso: condanna e sanzione pecuniaria
Un cittadino ha impugnato una sentenza penale di condanna emessa dalla Corte di Appello. La difesa ha lamentato la mancata applicazione dell'obbligo di immediato proscioglimento. Tuttavia, il ricorso conteneva argomentazioni vaghe e astratte, senza confrontarsi con i passaggi logici del provvedimento contestato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I Supremi Giudici hanno rilevato la genericità dei motivi di ricorso, in quanto l'atto si limitava a denunciare vizi senza dimostrare un legame effettivo con le ragioni della decisione dei giudici di merito. L'imputato perde definitivamente la causa penale e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione inammissibile tra colpa e spese
L'imputato ha proposto impugnazione contro la sentenza della Corte di Appello, lamentando un presunto vizio di motivazione per la mancata applicazione delle cause di non punibilità previste dalla legge. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso per cassazione inammissibile perché le doglianze difensive erano generiche e prive di reale fondamento logico. La sentenza di secondo grado aveva già accertato la penale responsabilità dell'imputato attraverso una motivazione coerente, solida e priva di contraddizioni. I giudici di legittimità hanno respinto l'istanza e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: accordo blindato e sanzioni
Un imputato accusato di furto aggravato ha concordato la pena con il pubblico ministero mediante patteggiamento. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che il giudice doveva pronunciare il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso contro il patteggiamento del tutto inammissibile. La legge impedisce infatti di contestare la mancata assoluzione d'ufficio dopo aver stretto un accordo sulla pena. La sentenza ha quindi confermato la condanna concordata e ha obbligato il ricorrente a pagare le spese del procedimento e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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