L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado attraverso l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che, a seguito di accordo tra le parti, non è possibile contestare la mancata valutazione del proscioglimento o questioni già rinunciate con il patto. Il ricorso in sede di legittimità resta consentito solo per vizi della volontà, dissenso dell'accusa o applicazione di pene del tutto illegali. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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