Un professionista agisce contro un'amministrazione provinciale per ottenere il compenso per un incarico svolto. La sua richiesta, basata su un contratto, viene respinta perché l'accordo è nullo per vizio di forma. Successivamente, propone l'azione per arricchimento senza causa, ma anche questa viene negata in appello per la presunta esistenza di un rimedio tipico. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31757/2023, cassa la decisione, chiarendo che se l'azione contrattuale è inesistente dall'origine per nullità del titolo, l'azione di arricchimento senza causa è pienamente ammissibile.
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