Un consorzio di urbanizzazione ha citato in giudizio alcuni proprietari terrieri non aderenti per ottenere il pagamento delle spese per le opere realizzate. La richiesta, inizialmente basata su una legge regionale, è stata poi modificata in una generica obbligazione "propter rem" e, in subordine, in un arricchimento senza causa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la qualificazione della domanda come obligatio propter rem in appello costituiva una domanda nuova e inammissibile, in quanto priva di una specifica fonte legale o contrattuale. Anche la domanda per arricchimento senza causa è stata respinta per mancanza di prove concrete.
Continua »