La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un'acquirente immobiliare che lamentava la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione. La controversia verteva sull'interpretazione di una clausola contrattuale di manleva. La Corte ha stabilito che l'interpretazione fornita dai giudici di merito, secondo cui la manleva copriva solo le pretese economiche aggiuntive dell'appaltatore e non la mancata esecuzione delle opere, era plausibile e non censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, la corretta interpretazione della clausola contrattuale è stata decisiva per respingere le pretese dell'acquirente.
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