Un'azienda, attiva nell'importazione di occhiali, ha ricevuto avvisi di accertamento per operazioni ritenute fittizie. L'Agenzia delle Entrate ha applicato il raddoppio dei termini di accertamento, giustificandolo con la presentazione di una denuncia penale. L'azienda ha contestato la validità di tale raddoppio, poiché il procedimento penale era stato successivamente archiviato. La Corte di Cassazione ha stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento è legittimo se esiste l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'esito del procedimento. L'archiviazione, da sola, non è sufficiente a dimostrare un uso pretestuoso della norma da parte del Fisco. Di conseguenza, l'operato dell'Agenzia delle Entrate è stato confermato.
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