La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2405/2025, ha rigettato i ricorsi di alcuni imputati, confermando l'inammissibilità del loro appello. La questione centrale riguarda la corretta interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter del codice di procedura penale, oggi abrogato, che imponeva una specifica elezione di domicilio appello. La Corte, richiamando una precedente decisione delle Sezioni Unite, ha stabilito che la norma si applica ai ricorsi presentati prima della sua abrogazione e che l'atto di impugnazione deve contenere un riferimento esplicito a una precedente elezione di domicilio. Nel caso specifico, tale riferimento mancava, rendendo l'appello inammissibile.
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