Un Lavoratore, condannato per furto in abitazione e furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche e la congruità della pena. La Corte d'Appello aveva già ridotto la pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione delle attenuanti generiche e della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se motivata logicamente e non arbitraria. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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