Un'Azienda riceve tre verbali per aver proseguto diritto con semaforo verde da una corsia riservata alla svolta a sinistra. L'infrazione viene rilevata da un dispositivo automatico approvato ma privo di omologazione. La Società impugna le sanzioni e ottiene l'annullamento sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale. L'Ente Locale ricorre in Cassazione sostenendo l'equipollenza tra approvazione e omologazione. La Suprema Corte rigetta la tesi dell'Ente, confermando che l'omologazione rilevatori di infrazioni è un requisito autonomo e indispensabile per la validità dell'accertamento. Tuttavia, la Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente limitatamente alle spese legali liquidate in favore della Società, giudicate sproporzionate rispetto al valore della causa, rinviando al Tribunale per il ricalcolo degli importi.
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