I giudici hanno confermato la condanna dell'imputato per il delitto di rapina, applicando l'aumento di pena previsto per i precedenti penali specifici. L'imputato ha proposto ricorso per contestare la mancata esclusione dell'aggravante, sostenendo una valutazione errata della propria condotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha validato la decisione dei giudici di merito. L'applicazione della recidiva risulta pienamente giustificata dai numerosi precedenti per furto, minaccia, rapina ed evasione, uniti alla concreta gravità del nuovo fatto commesso. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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