Il Giudice per le indagini preliminari ha applicato a un imputato, tramite l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), la sanzione di un anno e due mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per spaccio di lieve entità. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'illegalità della pena, poiché il giudice non ha utilizzato il minimo edittale come base di calcolo e ha ritenuto la sanzione eccessiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pena concordata non è illegale se rientra nei limiti di legge, e che non esiste alcun obbligo di partire dal minimo edittale. Inoltre, l'eccessività della pena non può essere contestata se è stata liberamente concordata dalle parti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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