La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una sentenza di patteggiamento. Sebbene gli imputati avessero dedotto un motivo valido, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non hanno fornito alcuna argomentazione a sostegno. La Corte ha ribadito che la mera enunciazione del motivo, senza una specifica illustrazione delle ragioni, rende l'impugnazione inammissibile, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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