Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso patteggiamento. L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile perché basata sulla mancata applicazione di una circostanza attenuante, motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ribadisce che il ricorso è consentito solo per vizi tassativamente elencati, come l'erronea qualificazione giuridica o l'illegalità della pena, escludendo questioni relative alle circostanze.
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