La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44605/2023, ha dichiarato inammissibili tre ricorsi proposti contro una sentenza di patteggiamento per reati di droga. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma introdotta con la L. 103/2017, l'appello patteggiamento è consentito solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Pertanto, sono state respinte le doglianze relative alla mancata verifica di cause di proscioglimento e una questione di legittimità costituzionale è stata giudicata manifestamente infondata.
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