La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, fondato su un presunto vizio di motivazione. La decisione ribadisce che, dopo la riforma del 2017, l'appello patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui non rientra il difetto di motivazione sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento.
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