La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16629/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla tempestività dell'appello incidentale tardivo nel processo tributario. La Corte ha chiarito che, se spedito tramite posta, l'appello si considera proposto alla data di spedizione e non a quella di ricezione, sanando così un'erronea dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice di secondo grado. Il caso riguardava un accertamento fiscale a carico di una società e dei suoi soci. La sentenza ha annullato la decisione precedente, rinviando la causa al giudice d'appello per una nuova valutazione.
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