Il Tribunale del Riesame dichiarava inammissibile l'appello proposto da un soggetto sottoposto a misura cautelare, lamentando la mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dal nuovo art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore, stabilendo che tale adempimento formale non si applica all'appello cautelare. La norma restrittiva riguarda infatti solo le impugnazioni contro le sentenze del processo di cognizione e non la fase cautelare, che segue regole proprie e più agili per garantire la rapidità del contraddittorio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia affinché esamini l'appello cautelare nel merito.
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