Un indagato per tentato omicidio ha richiesto la sostituzione della misura cautelare dal carcere agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta, sostenendo che l'offerta di risarcimento avanzata provenisse dal denaro dei familiari e non da risorse personali dell'indagato, negando così un reale percorso di ravvedimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso difensivo, annullando l'ordinanza con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'offerta risarcitoria, anche se finanziata da terzi, è pienamente riferibile all'indagato che la fa propria. Il giudice deve valutare tale condotta riparatoria, unitamente alla confessione immediata e alla disponibilità di un domicilio lontano dalla persona offesa, per verificare se le esigenze cautelari si siano attenuate.
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