Il Conducente è stato condannato per aver negato due volte il consenso ai controlli medici dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. In entrambi gli episodi, il soggetto mostrava chiari sintomi di alterazione, come occhi lucidi e agitazione, e nel primo caso era stata rinvenuta polvere bianca nell'abitacolo. Nonostante il ritiro della patente, il Conducente era tornato alla guida dopo soli tre giorni, reiterando il rifiuto accertamenti sostanze stupefacenti. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale, escludendo la particolare tenuità del fatto a causa della gravità e della ripetizione del comportamento. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla richiesta di svolgere il lavoro di pubblica utilità. I giudici hanno stabilito che non spetta all'imputato indicare l'ente presso cui prestare servizio, ma è un dovere del giudice organizzare tale modalità di espiazione della pena.
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