La vicenda nasce dall'impugnazione di un testamento olografo, ritenuto falso dalla nipote del defunto. I cugini, beneficiari del testamento, ne sostenevano invece l'autenticità. La Corte d'Appello, basandosi su una perizia grafologica (CTU), ha confermato la validità del documento. La nipote ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la nullità della perizia perché il consulente aveva cercato e utilizzato autonomamente alcune firme di confronto presso i Carabinieri. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il perito d'ufficio può acquisire autonomamente documenti contenenti firme di confronto (fatti secondari) senza violare le regole del processo, purché ciò serva a rispondere al quesito del giudice e avvenga nel rispetto del contraddittorio. La ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali.
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