Un soggetto viene condannato in appello per il reato di danneggiamento per aver dato fuoco a delle sterpaglie. La Corte di Cassazione annulla la sentenza, stabilendo che il reato di danneggiamento sterpaglie non sussiste. La motivazione si fonda su due pilastri: le sterpaglie, in quanto vegetazione infestante e spontanea, sono prive di un apprezzabile valore economico e, nel caso di specie, non era provato che si trovassero su fondo altrui, ma a margine della strada. Mancando questi requisiti essenziali, il fatto non costituisce reato.
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