Un imprenditore, condannato con patteggiamento per bancarotta fraudolenta a una pena inferiore a due anni, si è visto applicare anche le pene accessorie. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulle pene accessorie patteggiamento: l'art. 445 c.p.p. prevale sulla legge fallimentare. Se la pena concordata è inferiore a due anni, le sanzioni accessorie, come l'inabilitazione all'esercizio d'impresa, non devono essere applicate. La Corte ha quindi annullato la sentenza in quella parte, eliminando le pene accessorie.
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