Un detenuto sottoposto a regime speciale 41-bis ha contestato le restrizioni del carcere relative all'acquisto di cibi al sopravvitto e ai limiti di orario per cucinare in cella. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto le sue richieste, equiparando la lista dei beni acquistabili a quella dei detenuti comuni ed eliminando le fasce orarie. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto del recluso ad acquistare i generi alimentari ordinari, escludendo restrizioni puramente punitive slegate dalla prevenzione di reati. Tuttavia, i giudici supremi hanno annullato con rinvio la parte sugli orari di cottura dei cibi: il carcere può regolare i tempi della vita interna per ragioni organizzative, a condizione che tali regole non costituiscano una discriminazione ingiustificata verso chi si trova in regime speciale 41-bis.
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