Il Tribunale non aveva approvato alcune voci del rendiconto dell'amministratore giudiziario relative a compensi gia autorizzati per se e per i propri consulenti tecnici. I giudici di merito ritenevano errata l'imputazione dei pagamenti sui conti dei soggetti proposti, applicando le norme sulla contabilita separata previste dal Codice Antimafia del 2011. L'ex amministratore ha ricorso in Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che, per le procedure avviate prima del 2011, si applica la normativa previgente e non il testo del 2011. Inoltre, la verifica del rendiconto non giudica la responsabilita dell'amministratore, ma serve a controllare la regolarita dei conti e sanare eventuali errori. La Cassazione ha annullato il provvedimento e rinviato la causa al Tribunale per un nuovo esame.
Continua »