Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di minaccia, ha presentato ricorso in Cassazione. Durante il processo, la persona offesa ha proceduto alla remissione di querela, che è stata accettata dall'imputato. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l'estinzione del reato. Tuttavia, in assenza di un accordo diverso tra le parti, le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente.
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