Una donna, condannata in primo grado per disturbo alla quiete pubblica (art. 660 c.p.) a causa di rumori molesti, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, pur rilevando un difetto di motivazione nella sentenza impugnata, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, essendo trascorso il tempo massimo previsto dalla legge. La Corte ha chiarito che la prescrizione è una causa di estinzione del reato più favorevole per l'imputato rispetto alla non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), portando all'annullamento della condanna senza rinvio.
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