Un mutuatario ha impugnato un contratto di mutuo fondiario denunciando fenomeni di usura bancaria, anatocismo e discordanze nel TAEG. Il Tribunale ha inizialmente rigettato le richieste, sostenendo che il TAEG abbia solo valore informativo e che l'usura non fosse verificabile sugli interessi moratori secondo i criteri statistici dell'epoca. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha rilevato la nullità della notifica del ricorso per un errore nell'indirizzo dei difensori, ordinando il rinnovo della procedura e rinviando la discussione sul merito della controversia.
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