La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società Correntista contro la Banca in merito alla ripetizione dell'indebito bancario per un conto corrente. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva dichiarato prescritti i diritti di recupero per la maggior parte delle somme. L'unico atto interruttivo valido, costituito da una lettera di diffida, faceva esplicito e unico riferimento agli interessi anatocistici. Di conseguenza, la prescrizione è stata interrotta solo per questa specifica voce, escludendo tutte le altre pretese della Società Correntista. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso poiché non contestavano direttamente questa specifica motivazione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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