Un prestatore d'opera richiede il pagamento di spese di trasferta basandosi su un'offerta scritta. Il committente, pur avendo pagato un acconto e ricevuto la prestazione, non aveva mai firmato l'offerta e contestava proprio quell'importo. La Cassazione ha stabilito che l'accettazione per fatti concludenti, come il pagamento di un acconto, non implica automaticamente l'approvazione di ogni singola clausola dell'offerta. Se una condizione specifica, come il costo della trasferta, non è stata chiaramente accettata e anzi è stata contestata, non si può considerare parte dell'accordo. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del fornitore è stata respinta.
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