L'Agenzia delle Entrate contestava a una società in liquidazione la deduzione di quote di ammortamento per l'acquisto di un capannone, ritenendo la compravendita un'operazione fittizia basata su fatture per operazioni inesistenti. La CTR accoglieva le ragioni della contribuente, evidenziando la regolarità dell'atto pubblico, la registrazione dei contratti di locazione dell'immobile e la giustificazione dei flussi finanziari come finanziamento soci, data la riconducibilità delle due aziende allo stesso soggetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che la regolarità formale, i pagamenti tracciati e la plausibilità economica dei flussi escludono la natura di operazioni inesistenti. Di conseguenza, la società contribuente ha vinto la causa, mantenendo il diritto alle deduzioni fiscali.
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