La Società Fornitrice ha chiesto l'ammissione in prededuzione del proprio credito verso la Grande Azienda in Amministrazione Straordinaria, per forniture necessarie alla sicurezza degli impianti. Per dimostrare la propria qualifica di piccola o media impresa, requisito necessario per ottenere la priorità di pagamento, la creditrice ha presentato una semplice dichiarazione sostitutiva. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo insufficiente tale documento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno stabilito che il valore probatorio dell'autocertificazione è limitato esclusivamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nei giudizi civili ordinari, l'autocertificazione non ha alcuna efficacia probatoria, nemmeno indiziaria. Pertanto, spetta interamente al creditore l'onere di dimostrare i requisiti dimensionali richiesti dalla legge attraverso i mezzi di prova ordinari, come i bilanci o i registri aziendali.
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