La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati per furto in abitazione aggravato. I ricorrenti avevano precedentemente sottoscritto un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ottenendo una riduzione della pena. Successivamente, hanno impugnato la sentenza contestando i criteri di commisurazione della sanzione. La Suprema Corte ha stabilito che, una volta perfezionato il concordato in appello, non è possibile contestare unilateralmente la misura della pena concordata, a meno che questa non risulti palesemente illegale.
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