La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, rigettando la richiesta di derubricazione in fatto di lieve entità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché generico e privo di un confronto critico con le motivazioni dei giudici di merito. La Corte ha valorizzato la non occasionalità della condotta, evidenziata dal possesso di un casolare adibito a deposito e di strumenti per il confezionamento delle dosi, elementi che escludono la natura episodica del reato.
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