La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati per reati legati agli stupefacenti a seguito di patteggiamento. I ricorrenti contestavano la mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di patteggiamento, l'impugnabilità è limitata esclusivamente alle ipotesi tassative indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rendendo non deducibile il vizio di mancata assoluzione nel merito.
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