La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per gestione illecita di rifiuti. L'imputato, titolare di un'impresa individuale, era stato condannato per aver trasportato ingenti quantità di rifiuti speciali senza la necessaria autorizzazione. I motivi di ricorso, incentrati sulla rivalutazione delle prove, sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto e sulla concessione di attenuanti, sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati. La Corte ha confermato la gravità della condotta, escludendo la possibilità di considerarla un'offesa lieve.
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