La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sull'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Un imputato, condannato in primo grado a una pena pecuniaria per porto di oggetto atto a offendere, ha sollevato la questione per la prima volta nel ricorso in Cassazione. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che la richiesta di applicazione di tale istituto deve essere presentata nel corso del giudizio di merito. Non è possibile dedurla per la prima volta in sede di legittimità se la norma era già in vigore al momento del processo, poiché la sua valutazione richiede accertamenti di fatto propri del giudice di merito.
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