Un'impresa di costruzioni ha richiesto il risarcimento dei danni per la ritardata consegna delle aree di cantiere e per i maggiori costi derivanti da errori progettuali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando che, in caso di ritardo nella consegna, l'appaltatore deve prima chiedere il recesso dal contratto per poter pretendere un indennizzo. Inoltre, trattandosi di un appalto a corpo, l'impresa si era espressamente assunta il rischio dei maggiori costi e delle varianti progettuali, rendendo valide le clausole che escludevano ulteriori compensi. Infine, la Corte ha respinto anche il ricorso del Comune committente sugli interessi di mora, poiché l'ente non ha fornito la prova delle date di richiesta dei finanziamenti. Entrambe le parti escono sconfitte dal giudizio di legittimità.
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