Un cittadino, condannato per furto, ha presentato un ricorso per cassazione personale, cioè firmato direttamente da lui senza l'assistenza di un avvocato abilitato. L'imputato ha anche contestato la legittimità costituzionale della norma che impone la firma del difensore cassazionista. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione personale non è più ammesso dalla riforma del 2017. Questa limitazione non viola la Costituzione né la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, poiché risponde alla necessità di garantire una difesa tecnica altamente qualificata in un giudizio complesso come quello di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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