La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile poiché presentato da un difensore non iscritto all'albo speciale per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il ricorrente, in affidamento in prova ai servizi sociali, aveva impugnato il diniego di un'autorizzazione a viaggiare per lavoro. La Corte, rilevando il vizio procedurale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza entrare nel merito della questione.
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