Un avvocato dipendente di un ente pubblico ha richiesto il pagamento delle spese legali liquidate in una causa vinta dall'ente. L'ente ha rifiutato, eccependo in appello l'incompatibilità del ruolo del professionista. La Cassazione ha annullato la decisione d'appello, stabilendo che la questione dell'incompatibilità, richiedendo nuovi accertamenti di fatto, non poteva essere sollevata per la prima volta in secondo grado. La sentenza ribadisce l'importanza dei limiti processuali a tutela del diritto al compenso dell'avvocato dipendente.
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