Il Condannato ha tentato di impugnare una decisione del Tribunale di Sorveglianza presentando un ricorso in Cassazione personale, privo della firma di un legale abilitato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'atto inammissibile applicando l'articolo 613 del codice di procedura penale, la cui norma impone che tutti gli atti indirizzati alla Corte Suprema debbano essere sottoscritti esclusivamente da difensori iscritti all'albo speciale. La violazione di questo vincolo formale impedisce ai giudici di esaminare i motivi della richiesta. Di conseguenza, il condannato ha perso ogni possibilità di riesame ed è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, oltre al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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