Il Tribunale di Verona, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino, a causa del passaggio in giudicato di nuove condanne. Il difensore del condannato ha presentato un atto di opposizione, che la Corte di Cassazione ha riqualificato come ricorso per cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'avvocato firmatario non risultava iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, requisito indispensabile per presentare impugnazioni davanti alla legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al solo pagamento delle spese processuali, senza sanzioni aggiuntive verso la Cassa delle ammende.
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